Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto l’istituzione del Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni saranno approvate con il Decreto attuativo del PNRR (Comunicato 13 aprile 2022). Con l’istituzione del Portale unico del contrasto al lavoro sommerso saranno accentrati in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi. Il Ministero ha reso noto, inoltre, che sempre nell’ambito del Decreto di attuazione del PNRR sono previste disposizioni per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sarà affidata all’INAIL la promozione di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
In particolare, al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso”.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Al Portale potranno accedere gli organi ispettivi che svolgono l’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso.
Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale alla attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.