Firmato il 15/2/2022, tra FEDERALBERGHI e FAITA FEDERCAMPING, un protocollo di collaborazione per migliorare i servizi che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo Finalità Progetti speciali a) incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, anche in raccordo con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica e professionale, con le università e con la rete degli enti bilaterali del settore turismo; b) formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, anche mediante la realizzazione di materiali didattici e la promozione dell’accesso agli strumenti di finanziamento; c) diffusione di buone prassi realizzate da imprese turistico-ricettive, con particolare riferimento alle soluzioni concernenti l’accessibilità, la sostenibilità e la digitalizzazione. Le modalità di realizzazione di tali progetti potranno comportare delle sperimentazioni in territori da individuare congiuntamente, tenendo conto anche dei costi e dei tempi di sviluppo e delle forme di cooperazione già esistenti a livello territoriale. Decorrenza
FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità e ferma restando la piena autonomia e indipendenza di ciascuna organizzazione, con il presente Protocollo d’intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto costanti al fine di realizzare sinergie volte a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza che le due organizzazioni forniscono alle associazioni territoriali, alle imprese e agli imprenditori del settore turistico ricettivo.
Nel primo quadriennio di attuazione del presente Protocollo, FEDERALBERGHI e FAITA-FEDERCAMPING promuoveranno tre progetti speciali aventi ad oggetto i seguenti contenuti:
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata a tempo indeterminato.
Potrà essere disdettato in qualunque momento, con un preavviso di dodici mesi, da inviare con posta elettronica certificata.
La disdetta del protocollo non modifica i termini concordati dalle parti per la realizzazione di attività o iniziative individuate dal protocollo stesso.