Il Decreto Sostegni-Ter convertito inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari al dì fuori dei flussi d’ingresso (art. 6-quinquies, D.L. n. 4/2022 conv. con modif. in L. n. 25/2022). In base alla disciplina del Testo unico immigrazione possono entrare in Italia per motivi di lavoro, al di fuori delle quote per flussi di ingresso, alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.
L’articolo 6-bis, del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), inserito in sede di conversione (Legge n. 25/2022), inserisce nell’ambito delle suddette tipologie di lavoratori anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE.
A tal fine, si considerano “nomadi digitali e lavoratori da remoto”, i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
– non è richiesto il nulla osta al lavoro;
– il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.